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Pagare l'amministratore con la carta di credito

La normativa sulla POS, che dovrebbe entrare in vigore dal 30/06, presenta molti aspetti poco chiari, come già evidenziato dai media. Secondo l’art. 5, quarto comma del D.L. 179/2012, «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni nel Decreto Legislativo 21
novembre 2007, n. 231». Siamo dell’avviso che il richiamato art. 5, quarto comma, del D.L. 179- 2012, possa applicarsi anche alle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui all’art. 1, secondo comma, della Legge 4/2013 - fra cui quella di amministratore - quantomeno limitatamente agli amministratori condominiali attestati dalle rispettive associazioni ed inserite nel sito del Ministero dello Sviluppo. Il richiamato Decreto non stabilisce, peraltro, che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti ai professionisti debbano avvenire in questo modo. La norma si limita infatti a stabilire che, nel caso in cui un cliente voglia pagare con una carta di credito, il professionista è tenuto ad accettare tale forma di pagamento, fermo restando che solo il contratto d’opera professionale regola in tutto e per tutto il rapporto con il cliente, con la conseguenza che la POS deve configurarsi non come un obbligo ma come un onere limitato agli importi superiori a 30 euro. In ogni caso, la nuova disposizione non è affatto cogente, posto che nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento con carta di credito. Semmai, in caso di rifiuto del pagamento a mezzo di carta di credito, può scattare la mora del creditore (professionista) a norma dell’art. 1206 c.c., per il quale “il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione”.
Articolo a cura di:
FNA-CONFAPPI

Fonte. Italia Casa