RICHIEDI INFORMAZIONI
RICHIEDI INFORMAZIONI

Mediazione condominiale: l'obbligo è parziale

L’assemblea deve legittimare l’amministratore e conferirgli il potere decisionale

Cap_ 3: Amministratore: delibera e poteri
L’art. 71 quatercomma 3 disp. att. c.c. risolve taluni dubbi precedentemente sollevati da una parte della dottrina. Ora è certo che l’amministratore è legittimato a partecipare al procedimento di mediazione solo previa delibera assembleare, da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 comma 2 c.c. (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). Per questo motivo, se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere tale delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione (comma 4), ora leggasi del primo incontro informativo.
Il legislatore, nel terzo comma, si esprime solo in termini di legittimazione dell’amministratore a “partecipare” al procedimento, non attribuendo a tale figura potere “decisionale”.
Quest’ultimo ben potrebbe essere conferito dall’assemblea, a mio avviso, con la stessa maggioranza, contestualmente alla legittimazione a partecipare al procedimento,
mediante un’apposita delega che espliciti chiaramente l’oggetto e i limiti (per esempio di valore e di tempo) entro i quali l’amministratore possa concludere da solo la conciliazione con la controparte
in mediazione. Un legislatore più attento avrebbe puntualizzato meglio questo aspetto, in quanto in mancanza di delega decisionale, l’amministratore deve chiedere un rinvio dell’incontro per poter ottenere l’approvazione dell’assemblea sull’accordo raggiunto, ovviamente con la medesima maggioranza.
Sempre con la maggioranza assembleare di cui sopra deve essere approvata l’eventuale proposta avanzata dal mediatore e, ove tale maggioranza non venga raggiunta, la proposta si deve intendere non accettata (comma 5). Il legislatore, consapevole della difficoltà dell’amministratore di munirsi di quest’ultima necessaria delibera in soli 7 giorni (termine entro il quale ex art. 11 D.Lvo 28/2010 occorre far pervenire al mediatore per iscritto l’accettazione o il rifiuto della proposta), stabilisce nel comma 6 che il mediatore fissi tale termine tenendo conto di questa necessità temporale.
Fonte: Italia Casa