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Le imposte dell'amministratore

Le incombenze fiscali a carico del singolo professionista o della società
La figura dell’amministratore di condominio, negli ultimi anni, ha subito numerose rivisitazioni in termini civilistici, richiedendo una sempre maggiore preparazione e competenza da parte del soggetto gravato dal mandato. Negli ultimi anni è stata introdotta, a tutti gli effetti, anche la possibilità di svolgere la professione in forma societaria. Quest’articolo vuole esaminare gli aspetti fiscali riguardanti non il condominio, ma il suo amministratore, esaminando brevemente le problematiche fiscali alle quali è sottoposto il professionista (o la società).
IVA
L’attività di amministratore, qualora il regime fiscale scelto lo preveda, quindi ad esclusione dei contribuenti minimi, è assoggettata a Iva, rientrando nell’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Il presupposto essenziale per l’attuazione di tale imposizione è lo scambio di beni o la prestazione di servizi, svolto in forma professionale e abituale. Questa dicitura ha lasciato spazio a numerose tesi interpretative fino all’ultimo pronunciamento da parte della sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione n. 6136/2009, la quale scioglie ogni dubbio sull’applicabilità dell’imposta.
IRAP
L’attività di amministratore di condominio è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive, (Irap) poiché essa grava sulle attività produttive svolte nella regione (sia da persone fisiche ovvero giuridiche). Il presupposto impositivo è l’esercizio abituale di un’attività professionale organizzata, indirizzata alla produzione e allo scambio di beni o prestazione di servizi, e in ogni caso, l’attività esercitata da società ed enti, organi e amministrazioni dello Stato. È proprio la parola “organizzata” a sollevare numerose schermaglie. In materia, la Corte Costituzionale ha confermato la costituzionalità di tale imposizione, ammettendo, però, anche la non assoggettabilità all’imposta delle attività professionali in assenza di dipendenti. Molto importante è stata la sentenza della Ctr Ligure, sezione VIII (sentenza del 28/06/2004, n. 4), la quale ha indicato l’applicabilità dell’Irap agli amministratori di condomini, quando essi amministrino un numero rilevante di stabili, essendo obbligati a impiegare risorse materiali e risorse di capitali.
IRPEF
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è un’imposta che colpisce direttamente il contribuente. Essa ha carattere personale ed è quantificata in maniera progressiva. L’Irpef è correlata all’inquadramento prescelto nel momento dell’apertura dell’attività. Difatti varierà se la professione sarà svolta come lavoratore autonomo, cioè se il lavoro è svolto in maniera sistematica e abituale, quindi producendo reddito, o in forma societaria, ove il reddito prodotto sarà quello d’impresa.
STUDI DI SETTORE
L’obbiettivo dello Studio di Settore consiste nel cogliere cambiamenti in modelli organizzativi e le variazioni di mercato all’interno di un settore economico. Questa è la definizione di “Studio di Settore” comunicata dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, con essi l’amministrazione finanziaria mira alla determinazione, tenendo conto dell’influsso di variabili contabili e strutturali, di un compenso standardizzato da conferire ai professionisti di settore. La materia è di grande interesse, specialmente in questo periodo dell’anno: difatti dovrà essere compilato lo studio di settore con riferimento all’annualità
precedente. Logicamente, l’amministratore sottoposto all’obbligo di presentazione di tale modello dovrà rientrare negli “standard” sopra citati per non incorrere in un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Andrea Cartosio
tributarista in Ovada
Ist. Naz. Tributaristi

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