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CONDOMINIO: CHI CONCORRE ALLE SPESE URGENTI

A cura di: avv. Enrico Morello - resp. Centro studi Agiai

Con lunga ed articolata decisione, a fronte di ben undici motivi di gravame presentati dal ricorrente, la Cassazione interviene in merito al diritto al rimborso alle spese anticipate dal condomino in favore del condominio, stabilendone la sussistenza qualora ricorrano i requisiti di urgenza previsti dall’art. 1134 c.c. Il caso: alcuni condòmini si rivolgevano al Tribunale convenendo in giudizio un ulteriore condomino del quale chiedevano la condanna, limitatamente alla sua quota, delle spese anticipate dagli attori per lavori eseguiti in via d’urgenza sulle parti comuni dell’immobile. Gli attori allegavano alla propria citazione, per giustificare la propria domanda, alcune ordinanze con le quali il comune aveva ordinato al condominio di svolgere i lavori poi da loro spontaneamente eseguiti.
La domanda veniva accolta dal Tribunale, con sentenza a sua volta confermata dalla competente Corte d’Appello: il condomino soccombente presentava quindi ricorso in Cassazione, articolando le proprie difese, come detto, in numerosi differenti motivi di gravame, fra i quali spiccava il non aver gli attori fornito prova, a dire del ricorrente, della sussistenza del requisito dell’urgenza del loro intervento conservativo.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso e confermare le decisioni prese da Tribunale e Corte d’Appello, con la decisione in oggetto aveva così modo di precisare (richiamandosi anche ad una propria precedente decisione in tal senso, Cass.Civ. 23.4.2010 n. 9743) che il criterio di spese urgenti cui si riferisce l’art. 1134 c.c. deve interpretarsi con una certa larghezza ed elasticità, nel senso di comprendervi “tutte le spese che comunque appaiano, secondo il criterio di un bonus pater familias, indifferibili allo scopo di evitare il possibile, anche se non certo, nocumento”. Pertanto, precisa la Corte, sono “indubbiamente da ritenersi urgenti le spese necessarie per opere la cui esecuzione sia stata ordinata dall’autorità comunale nell’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge in materia di edilizia”.
Il condomino che assista al degrado del proprio stabile ed alla contemporanea inattività dell’amministratore nel provi rimedio, in sostanza, secondo la Suprema Corte quale proprietario (in comunione) del bene ha tutto l’interesse ed il diritto di attivarsi immediatamente per tutelare il bene comune, chiamando poi gli altri condòmini rimasti inattivi al pagamento della loro quota per le spese degli interventi di ripristino compiuti. La presenza di ordinanze comunali emesse nei confronti dello stabile che ordinino l’esecuzione di determinati lavori per la messa in sicurezza dell’edificio, inoltre, secondo la Corte fa si che il condominio sia di sé per autorizzato all’esecuzione urgente dei lavori, senza poi dover giustificare in altro modo la propria condotta di fronte al Tribunale nella causa da lui promossa nei confronti degli altri condòmini per ottenerne la condanna alla restituzione (proporzionale alle quote di appartenenza) delle somme da lui anticipate.

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Fonte: www.quotidianodelcondominio.it

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